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VOTO NEI LUOGHI DI CURA O DETENZIONE
Il 6 giugno 2024 scade il termine – non perentorio - entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di detenzione devono far pervenire al Sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione (art. 42 DPR n. 570/1960 e Legge n. 136/1976).
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;
a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi di cui sopra.
Per le elezioni comunali, la predetta facoltà può esercitarsi quando il luogo di degenza o di detenzione sia situato nel Comune ove il ricoverato o il detenuto abbia l'iscrizione nelle liste elettorali.