AGEVOLAZIONI TARI 2022
Si ricorda che l’art. 24 del vigente Regolamento per l’applicazione e la disciplina della TARI prevede, in relazione alla tassa per il corrente anno, delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze domestiche e non domestiche.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande per poter ottenere le agevolazioni è prorogato al 30/11/2022.
Si riporta il testo completo del sopra citato articolo:
Articolo 24 – Agevolazioni connesse all’emergenza sanitaria Covid-19
1. Per il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha causato chiusure e limitazioni di attività economiche con ricaduta anche sulle famiglie, il Comune esclusivamente per l’anno 2022, viste la deliberazione di ARERA n. 158/2020 e n. 15/2022, concede le seguenti agevolazioni:
a. Utenze domestiche:
-
nucleo famigliare con indicatore ISEE fino euro € 8.265,00: riduzione del 30% della TARI;
b. Utenze non domestiche
-
riduzione del 25% della componente variabile della TARI, con richiesta da inoltrare all’Ufficio Tributi del Comune entro il 31.10.2022 su modulo dallo stesso predisposto, per le categorie economiche che hanno subito a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, delle restrizioni delle proprie attività con conseguente calo del fatturato di almeno il 30% tra l’esercizio 2021 e l’esercizio 2019;
-
riduzione del 15% della componente variabile della TARI, con richiesta da inoltrare all’Ufficio Tributi del Comune entro il 31.10.2022 su modulo dallo stesso predisposto, per le categorie economiche che hanno subito a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, delle restrizioni delle proprie attività con conseguente calo del fatturato di almeno il 20% e non oltre il 30% tra l’esercizio 2021 e l’esercizio 2019;
2. Il contributo di cui al comma 1 lettera b) è riservato a:
- esercizi di vicinato come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pertanto aventi una superficie di vendita non superiore a mq 250;
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita dall'art. 64, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. È in ogni caso esclusa dal finanziamento l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
-
mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività (art. 62, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2010);
-
in locali non aperti al pubblico (art. 62, comma 1, lett. c) della L.R. n. 6/2010);
-
su aree pubbliche, ai sensi de titolo II, capi I, sezione III della L.R. n. 6/2010 (art. 62, comma 1, lett. d) della L.R. n. 6/2010);
- attività artigiane di servizi alla persona e del settore dell'alimentazione svolte in luoghi aventi le caratteristiche degli esercizi di vicinato;
-
chioschi di edicole;
-
microimprese del settore turismo e della cura degli animali da affezione svolte in luoghi aventi le caratteristiche degli esercizi di vicinato;
3. Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le imprese che:
a) esercitano/ospitano attività che possano comportare disturbi da ludopatia;
b) esercitano attività di compro oro o con finalità similari;
c) esercitano la vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
d) risultano iscritte al Registro imprese dopo l’1/11/2020;
e) abbiano cessato l’attività alla data di pubblicazione del bando.
4. Le riduzioni di cui al punto b del comma 1 saranno concesse previa verifica che l’impresa:
-
era attiva ed operativa alla data del 11 marzo 2020 (entrata in vigore primo DPCM per limitazioni da contagio Covid-19;
-
è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
-
non ha pendenze e/o debiti e/o contenziosi pendenti a qualsiasi titolo con il Comune di San Vittore Olona;
-
autorizzi il Comune di San Vittore Olona ad utilizzare i dati forniti ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
-
indichi l’indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare qualsiasi comunicazione in merito alla richiesta si agevolazione tariffaria.
5. Il Comune si riserva di effettuare le opportune verifiche ed in caso di falsa dichiarazione, oltre alla revoca del contributo, verrà fatta segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000).