Vai al menu principale |  Vai ai contenuti della pagina

 aree  tematiche

 comunicazioni  istituzionali

 altri  servizi

 servizi  online

 newsletter 



Dimensione testo:
     
È presente 1 allegato
Questo articolo è stato letto 2958 volte
Pubblicato il: 02/04/2020    Segnala pagina su Facebook Segnala

EMERGENZA SANITARIA - COVID19 - DPCM 01/04/2020

Sono prorogate al 13 aprile 2020 le misure urgenti per il contenimento del contagio Covid-19

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

Misure previste:

Mobilità
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. 
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Attività sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi.  Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Lavoro
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.

Istruzione e formazione
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.

Attività commerciali e di ristorazione

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano aperti gli altri servizi ed attività elencati all'art. 1, comma 2) 4) e all'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020

 In allegato DPCM 01/04/2020