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CONTRASSEGNO INVALIDI
IL CONTRASSEGNO INVALIDI
Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosidetto " contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi apposta riservati.
La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).Per i minori di anni 18, la domanda va inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Il contrassegno non può essere rilasciato per i minori di anni 3.
A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.
F.F