Dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova IMU che, pur mantenendo lo stesso nome, di fatto sostituisce la vecchia IMU e la TASI.
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
E’ il possesso di immobili nel territorio comunale.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Ai fini del computo dei mesi possesso, con la nuova IMU il mese si calcola per intero solo se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni in cui il mese stesso è composto; il giorno del trasferimento della proprietà si e il mese di trasferimento resta a suo carico nel caso in cui i giorni possesso siano uguali a quelli del cedente.
SOGGETTO PASSIVO
La nuova IMU è dovuta per gli immobili posseduti nel territorio comunale, dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
PERTINENZE
Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle tre categorie.
Seguono il regime dell’abitazione principale e pertanto non costituiscono presupposto impositivo salvo che l’abitazione principale non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel qual caso saranno assoggettate al pagamento dell’imposta sulla base dell’aliquota e detrazione deliberate dal Comune.
AGEVOLAZIONI
Sono confermate le agevolazioni sia in termini di riduzione della base imponibile dell’imposta sia in termini di esenzione in particolare:
NOVITA'
La sostanziale novità riguardante la nuova IMU è la definizione di fabbricato e della sua pertinenza ai fini urbanistici che consiste:
“nell’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purchè accatastata unitariamente”.
Sulla base di questa nuova definizione le aree edificabili accatastate autonomamente che venivano considerate pertinenziali esclusivamente ai fini civilistici (bene destinato in modo durevole al servizio od ornamento del bene principale) e che, pertanto, non erano soggetto al pagamento della vecchia IMU, dal 1 gennaio 2020 sono soggette al pagamento del tributo.
Ai fini urbanistici, sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.
La definizione di pertinenza ai fini urbanistici richiama espressamente quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera e.6 del D.P.R. 380/2001.
Per calcolare l'imposta da versare occorre essere in possesso della rendita catastale.
La rendita catastale, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A/10) - C/2 - C/6 - C/7;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie C/3 - C/4 - C/5;
80 per le categorie D/5 - A/10;
65 per la categoria D (esclusi i fabbricati di categoria D/5);
55 per i fabbricati di categoria C/1;
Per i terreni agricoli occorre essere in possesso del r.d. rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135;
Per le aree fabbricabili si deve tener conto del valore venale di commercio al 1 gennaio dell'anno di riferimento.
VERSAMENTO
Il versamento dell'imposta è effettuato tramite modello F24 o con le altre modalità compatibili con le disposizioni in ambito di Agenda digitale (AGID).
Per l’anno 2020, essendo in prima applicazione dell’imposta occorre versare quanto segue:
entro 16 dicembre 2020 rata a saldo dovuta per l’intero anno, a conguaglio sulla base delle aliquote nel frattempo deliberate.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non supera 49 centesimi ovvero per eccesso se la supera.
Il versamento minimo è pari a € 3,00.
Il Codice Ente del Comune di San Vittore Olona è I409.
DICHIARAZIONE
La dichiarazione ai fini della nuova IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.