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Pubblicato il: 12/03/2020    Segnala pagina su Facebook Segnala

EMERGENZA SANITARIA - COVID19 - DPCM 11/03/2020

Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto l’11marzo un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale.

Le misure integrative previste dal DPCM dell'11 marzo hanno effetto dal 12 al 25 marzo.

Le  precedenti disposizioni, definite nei DPCM dell’ 8 marzo e del 9 marzo,  rimangono valide fino al 3 aprile 2020 tranne dove incompatibili con quelle definite dal Decreto dell'11 marzo.

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

Misure previste:

Mobilità
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Attività sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi.  Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Lavoro
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.

Istruzione e formazione
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.

Attività commerciali e di ristorazione

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano aperti gli altri servizi ed attività elencati all'art. 1, comma 2) 4) e all'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020

Si allegano di seguito DPCM 11/03/2020