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PASSI CARRAIO: SI INTENSIFICANO I CONTROLLI
Si ricorda a tutti i cittadini che l'apertura di accessi e diramazioni sulla Via deve essere previamente autorizzata. E' fatto inoltre obbligo richiedere autorizzazione all'apposizione del segnale stradale di passo carrabile conforme alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.Maggiori controlli sulla corretta apposizione del Segnale di Passo Carraio e sulla corretta apertura di accessi e diramazioni sulla pubblica Via.
I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale rilasciato dall'Ente proprietario della strada.
Il cartello deve essere collocato sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.
Chiunque ometta di individuare con l'apposito segnale il Passo carrabile regolarmente aperto su autorizzazione dell'Ente proprietario della strada è soggetto alla sanzione amministrativa di 39,00 Euro.
Autorizzazione di passo carrabile
Per fare la richiesta di autorizzazione di passo carrabile, è necessario essere proprietario (privato o azienda) dell'immobile o amministratore se si tratta di un condominio.
Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.
L'apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una strada pubblica e uno spazio privato, spazio che comunque deve essere idoneo alla sosta o allo stazionamento di veicoli.
L'apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad esempio cortili, autorimesse, parcheggi. Tali spazi debbono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli.
Normativa di riferimento
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni
Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) "Nuovo Codice della Strada"
Attenzione: Un segnale non correttamente collocato, che non trovi cioè riscontro nella simbologia, nelle dimensioni, nei colori e nelle forme previsti dalle norme regolamentari, non determina l'insorgere di alcun obbligo a carico degli utenti della strada (cfr. Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000).
La mancata indicazione, sullo stesso, dell'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione e degli estremi della stessa comporta l'inefficacia del divieto (art.120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di esecuzione e di attuazione). Per altro verso, l'impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo, con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori (artt. 38 e 45 del Codice della strada).
Imposta di bollo
Sulle istanze presentate dai cittadini per ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile (sia di nuova istituzione che in via di regolarizzazione) è dovuta, fin dall'origine, l'imposta di bollo a norma del D.P.R. n.642/1972. All'imposta di bollo è assoggettato anche l'atto autorizzativo (art.4 della Tariffa, parte prima, di cui all'allegato "A" del D.P.R. n.642/1972). In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.156/E del 27 maggio 2002.