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Pubblicato il: 26/07/2011    Segnala pagina su Facebook Segnala
Obbligo di segnalare l'accesso carraio

PASSI CARRAIO: SI INTENSIFICANO I CONTROLLI

Si ricorda a tutti i cittadini che l'apertura di accessi e diramazioni sulla Via deve essere previamente autorizzata. E' fatto inoltre obbligo richiedere autorizzazione all'apposizione del segnale stradale di passo carrabile conforme alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.

Passi Carraio: si intensificano i controlli

Maggiori controlli sulla corretta apposizione del Segnale di Passo Carraio e sulla corretta apertura di accessi e diramazioni sulla pubblica Via.

I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale rilasciato dall'Ente proprietario della strada.
Il cartello deve essere collocato sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.

Chiunque ometta di individuare con l'apposito segnale il Passo carrabile regolarmente aperto su autorizzazione dell'Ente proprietario della strada è soggetto alla sanzione amministrativa di 39,00 Euro.

Autorizzazione di passo carrabile
Per fare la richiesta di autorizzazione di passo carrabile, è necessario essere proprietario (privato o azienda) dell'immobile o amministratore se si tratta di un condominio.
Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.
L'apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una strada pubblica e uno spazio privato, spazio che comunque deve essere idoneo alla sosta o allo stazionamento di veicoli.
L'apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad esempio cortili, autorimesse, parcheggi. Tali spazi debbono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli.

Normativa di riferimento
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni
Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) "Nuovo Codice della Strada"

Attenzione: Un segnale non correttamente collocato, che non trovi cioè riscontro nella simbologia, nelle dimensioni, nei colori e nelle forme previsti dalle norme regolamentari, non determina l'insorgere di alcun obbligo a carico degli utenti della strada (cfr. Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000).

La mancata indicazione, sullo stesso, dell'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione e degli estremi della stessa comporta l'inefficacia del divieto (art.120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di esecuzione e di attuazione). Per altro verso, l'impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo, con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori (artt. 38 e 45 del Codice della strada).

Imposta di bollo
Sulle istanze presentate dai cittadini per ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile (sia di nuova istituzione che in via di regolarizzazione) è dovuta, fin dall'origine, l'imposta di bollo a norma del D.P.R. n.642/1972. All'imposta di bollo è assoggettato anche l'atto autorizzativo (art.4 della Tariffa, parte prima, di cui all'allegato "A" del D.P.R. n.642/1972). In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.156/E del 27 maggio 2002.