Chiunque occupa o detiene locali od aree scoperte operative è tenuto a presentare apposita denuncia ai fini dell'assoggettamento alla tassa rifiuti entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
Tale denuncia, che deve essere unica per tutti i cespiti detenuti nel territorio comunale, è valida anche per gli anni successivi, a parità di condizioni di tassabilità.
In caso contrario, cioè in caso di variazione delle superfici tassabili o in caso di cambio di destinazione d'uso, è obbligatorio presentare la denuncia di variazione entro il 20 gennaio successivo all'avvenuta variazione.
Le richieste di riduzioni tariffarie, previste dal vigente Regolamento comunale sono efficaci a partire dall'anno successivo alla presentazione della richiesta medesima.
E' necessario presentare la denuncia originaria o di variazione su appositi moduli a disposizione presso l'Ufficio Tributi, ed è valida fino a successiva denuncia di variazione o comunicazione di cessazione.
La denuncia va presentata contestualmente alla richiesta di residenza (per le persone fisiche) o, nei casi di svolgimento di attività commerciali ed industriali, contestualmente alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività.
Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti solifi urbani (Tarsu)
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
Il solo cambio di residenza al di fuori del Comune di San Vittore Olona, non comporta l'automatica cessazione dell'utenza ai fini della tassa rifiuti.
E' obbligatorio, in tal caso, presentare denuncia di cessazione che avrà effetto a partire dal bimestre solare successivo alla data di presentazione.