Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Nel caso di ospitalità di un cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni.
La dichiarazione è gratuita.
Cessione di fabbricato:
D.L. 59 del 21.03.78 art.12, convertito in L. 191 del 18.05.78
D.lgs 23 del 14/03/2011
L. 106 del 12/07/2011
Ospitalità:
D.Lgs 286 del 25.07.98 art. 7
In caso di presentazione oltre il termine di 48 ore o di modulo privo dei dati essenziali è prevista una sanzione che può andare da 160,00€ a 1.100,00€. La presentazione della domanda non può essere fatta prima dell'avvenuta cessione.
Non va resa dichiarazione in caso di ospitalità o alloggio di cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea per periodi inferiori ai 30 giorni.
art. 3 comma 3 del D.lgs 23 del 14/03/2011: "Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previstodall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191."
Art. 5 comma 1 punto D della L. 106 del 12/07/2011: "la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza"
Art. 5 comma 4. della L. 106 del 12/07/2011: "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191".